Condominio: la Cassazione fa chiarezza sulla responsabilità dell’amministratore per lavori urgenti non deliberati dall’assemblea

La Cassazione, con la recentissima Sentenza n. 2807 del 2.02.2017, si è occupata della delicata questione relativa alla responsabilità dell’amministratore di Condominio per lavori straordinari, fatti eseguire in mancanza di previa deliberazione assembleare.

bonifico_ristrutturazione

Nel caso di specie, l’amministratore aveva commissionato ad un’impresa dei lavori straordinari, in assenza di deliberazione condominiale o di successiva convalida. Il condominio si era pertanto rifiutato di corrispondere la cifra richiesta dall’impresa, chiedendo che fosse l’amministratore a pagare i lavori. Soccombente in appello, l’amministratore ricorreva in Cassazione.

La suprema Corte – nella propria sentenza – ha giustamente sottolineato che l’amministratore di Condominio è tenuto ad agire tempestivamente quando ravvisi la necessità di effettuare lavori al fine di evitare danni a cose e/o persone.

Ad assumere rilevanza – nell’argomentazione della Corte – è dunque il requisito dell’urgenza.

Ne discende, di conseguenza, che “in materia di lavori di straordinaria amministrazione disposti dall’amministratore di condominio in assenza di previa delibera assembleare non è configurabile alcun diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135) che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente“.

Si comprende così che, quando l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 c. 2 c.c. abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, il Condominio deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione – assunta dall’amministratore – deve ritenersi direttamente riferibile al Condominio.