Riforma della responsabilità medica: un commento alla c.d. “Legge Gelli”

Il 28 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva la Legge 8 marzo 2017, n. 24, la cd. “legge Gelli”, che reca “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

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La legge, che ha visto la luce dopo tre anni di articolato lavoro parlamentare, interviene in ambito civile, penale ed amministrativo e tenta di correggere alcune delle storture create dal cd. decreto Balduzzi del 2012, pure all’epoca accolto assai favorevolmente.

Anzitutto l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, quale condizione di procedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione. Tali tentativi di conciliazione, di durata massima, rispettivamente, di sei e tre mesi, hanno evidentemente la funzione di alleggerire il contenzioso in materia sanitaria gravante sui tribunali italiani, cresciuto negli ultimi anni in maniera esponenziale e preoccupante.

Per le strutture sanitarie pubbliche e private è previsto l’obbligo di copertura assicurativa, la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture. Per garantire efficacia all’eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Un apposito decretomediazione-obbligatoria-640x342 ministeriale, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà fissare i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Tale decreto ministeriale, rilevante anche per l’azione diretta, sarà un punto fondamentale della riforma, che per ora prevede sì un obbligo di assicurarsi, ma non di assicurare. Al momento è alquanto difficile, infatti, trovare sul mercato polizze che copriranno ogni tipo di rischio. La garanzia assicurativa dovrà prevedere l’operatività temporale estesa anche agli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo (cd. polizza claims made), purché denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

Rilevante novità è poi l’introduzione dell’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice. A tal fine è previsto il litisconsorzio necessario tra la struttura ospedaliera e l’assicurazione.

La struttura sanitaria risponderà per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., con termine di prescrizione decennale. Graverà, inoltre, in capo alla struttura stessa l’onere della prova per liberarsi dalla responsabilità (per il paziente sarà sufficiente allegare il fatto di essere stato in cura presso la struttura ed il danno subito). I singoli operatori sanitari risponderanno invece per responsabilità extracontrattuale ex 2043 c.c., con termine di prescrizione di cinque anni e, soprattutto, onere della prova del danno e del nesso di causalità tra condotta dell’operatore e danno stesso in capo al paziente.

In campo penale è introdotto il nuovo art. 590-sexies c.p. “Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario”. I singoli operatori sanitari non risponderanno penalmente, per i casi di imperizia, qualora si siano attenuti alle cd. linee guida, purché adeguate alle specificità del caso concreto (recependo così l’orientamento giurisprudenziale successivo al decreto Balduzzi). Viene invece abrogato l’art. 3 della legge Balduzzi, che prevedeva in generale la non punibilità per colpa lieve dell’esercente la professione sanitaria. Un altro possibile profilo di criticità della legge risiede nell’ancora eccessivo rinvio alle linee guida, che non esistono per tutti i tipi di interventi sanitari e, soprattutto, spesso non sono omogenee tra loro.